Le disposizioni statutarie, allorchè incompatibili con intervenute modifiche normative, non trovano applicazione, anche in relazione a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. n. 267/2000, per il quale "l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi gioni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette".
Statuto.pdf - Approvato con Delibera C.C. n. 17 del 25/09/2004: DA MODIFICARE
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